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Inabilità permanente (in ambito INAIL)
Inabilità che comporta una riduzione delle capacità lavorative con postumi permanenti di grado uguale o superiore al 6%. La prestazione si articola in: indennizzo in capitale, se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% e inferiore o pari al 15%; indennizzo in rendita, se il grado di menomazione è pari o superiore al 16%. La rendita decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica e viene erogata per tutta la vita, a condizione che il grado di inabilità non diventi inferiore al 16%. Precedentemente al D. Lgs. n.38/2000, la soglia del livello di disabilità permanente per l'erogazione della rendita era pari o superiore all'11%. Inoltre, dal 25 luglio 2000, per effetto del D.Lgs. n.70/ 2000, viene indennizzato anche il danno biologico, inteso come lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico-legale della persona. I requisiti per avere diritto alla prestazione sono: la causa lavorativa dell'infortunio o della malattia e il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica superiore al 6%.

Termini collegati
Inabile al lavoro
Infortunio sul lavoro
Malattia professionale
Prestazioni indennitarie

 
 

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